(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 138 del 17 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 17 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, la Regione provvedera' nei modi indicati dalla presente legge, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'anzidetta norma statale.