(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della regione Friuli-Venezia
                Giulia  n. 138 del 17 novembre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'attuazione  delle  disposizioni dettate dall'art. 17 della
legge 1 dicembre 1986, n.  879,  la  Regione  provvedera'  nei  modi
indicati  dalla  presente  legge,  secondo  la previsione dell'ultimo
comma dell'anzidetta norma statale.